IL TOMBALE GUIDA LA STAGIONE DEI CONDONI

DI PAOLO MENEGHETTI DEL SOLE24ORE DEL 6 GENNAIO 2003

PArte la stagione dei condoni. I contribuenti interessati dovran­no orientarsi tra le varie possibi­lità di definire le annualità pregresse mettendo a confronto gli aspetti posi­tivi e negativi di ciascuna procedura. Per una corretta valutazione occorre attendere i decreti attuativi e le circo­lari ministeriali annunciati per fi­ne mese che chiariranno i dubbi emersi su ogni percorso di definizio­ne. Gli imprenditori in contabilità or­dinaria dovranno anche con­siderare la possibilità di re­golarizzare le scritture conta­bili con modalità e costi di­versi. Via libera anche alla definizione delle liti fiscali potenziali e di quelle già conclamate, mentre condoni sono attuabili anche sul fron­te delle imposte indirette e dei tributi locali. Nei servizi di queste pagine si propone un esame sintetico di ogni definizione agevolata.

Il      condono tombale. Se­conda vita, nella Finanziaria 2003, per il cosiddetto condo­no tombale che, dopo l’inseri­mento nella legge 413/91, torna a interessare i contri­buenti per le dichiarazione i cui termini di presentazione sono scaduti al 31 ottobre 2002. 11 sinistro termine “tombale” sta a significare non solo gli effetti preclusivi di accertamenti sui periodi d’imposta condonati, ma so­prattutto ed è la caratteri­stica principale di questa definizione —, la circostanza che esso va operato per tutti i periodi d’imposta non prescritti (in genere 1997/2001) e per tutte le imposte esisten­ti in quei periodi.

Più precisamente si trat­ta di imposte sui redditi, e relative addizionali, Irap, imposta sul patrimonio netto (per il solo 1997) e lva. Il condono tombale, essendo interessate tutte le tipo­logie reddituali, può essere attivato anche da persone fisiche non titola­ri di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma è evidente che i tito­lari (individuali o societari) di que­sti ultimi redditi sono i soggetti più interessati alla regolarizzazione.

Il costo del condono è rappresenta­to da due versamenti per ciascun

   periodo d’imposta (con esclusione dell’imposta sostitutiva sulla regola­rizzazione delle scritture contabili di cui all’altro servizio):

il  18% delle imposte lorde (sui redditi e patrimoniale) e delle imposte sostitu­tive a suo tempo dichiarate (aliquota che scende al 16% e al 13% per l’ecce­denza di imposte lorde e sostitutive di 1Omila e 2Omila euro);

• 2% dell’Iva sulle operazioni impo­nibili più 2% dell’Iva detraibile (ali­quote che scendono all’ 1,5% e all’ 1% per le eccedenze di Iva di 200mila e 300mila €)

Questi importi devono comun­que rispettare dei minimali poiché, in caso contrario, colui che non avesse versato alcune né godrebbe di un vantaggio inaccettabile. I mi­nimali variano da 100 euro per peri­odo d’imposta (se il contribuente

non è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo) a 3mila euro per la società che ha

 

IN PILLOLE

AMBITO SOGGETTIVO

*Tutti i contribuenti

AMBITO OGGETTIVO

*Imposte sul reddito, Irap,imposta patrimoniale ed iva

*Meccanismo dell’agevolazione

•versamento di un imposta sostituiva del

       1) 18% delle imposte di ciascun periodo

           pregresso per le dirette, Irap e                patrimoniale;

      2)2% dell’Iva vendite ed acquisti di ciascun periodo.

AMBITO TEMPORALE

* Tutte le imposte di tutti i periodi non prescritti.

EFFETTI

*Preclusione di qualunque accertamento

tributario per i periodi condonati, esclusione della punibilità penale per i reati fiscali.

CAUSE OSTATIVE

1) Ricevimento all’1 gennaio 2003 di avvisi d’accertamento, processi verbali di constatazione ed inviti al contradditorio;

2) Omessa presentazione di tulle le dichiarazioni per tuffi i periodi non prescritti;

 3) Avvio di procedimento penale per reati fiscali di cui il contribuente abbia formale conoscenza

 

 

omesso la presentazione della dichiarazione. Sono previsti minimali anche per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’iva.

Il     condono non può essere attiva­to da chi al 31 dicembre 2002 ha ricevuto avvisi d’accertamento, pro­cessi verbali di constatazione o invi­ti al contradditorio, ovvero è a cono­scenza dell’avvio di un procedimen­to penale a suo carico, o infine non ha presentato nessuna dichiarazio­ne per i periodi predetti. L’effetto premiale consiste nella chiusura di ogni possibilità di accertamento per i periodi interessati e l’esclusione della punibilità per i reati previsti dal Dlgs 74/2000.