IL TOMBALE GUIDA LA STAGIONE DEI
CONDONI
DI PAOLO MENEGHETTI DEL SOLE24ORE DEL 6 GENNAIO 2003
PArte la stagione dei condoni. I
contribuenti interessati dovranno orientarsi tra le
varie possibilità di definire le annualità pregresse mettendo a confronto gli
aspetti positivi e negativi di ciascuna procedura. Per una corretta
valutazione occorre attendere i decreti attuativi e le circolari
ministeriali — annunciati per
fine mese che chiariranno i dubbi emersi su ogni percorso di definizione. Gli
imprenditori in contabilità ordinaria dovranno anche
considerare la possibilità di regolarizzare le scritture contabili con
modalità e costi diversi. Via libera anche alla definizione delle liti fiscali
potenziali e di quelle già conclamate, mentre condoni sono attuabili anche sul
fronte delle imposte indirette e dei tributi locali. Nei servizi di queste
pagine si propone un esame sintetico di ogni
definizione agevolata.
Il condono tombale. Seconda vita, nella Finanziaria 2003, per il
cosiddetto condono tombale che, dopo l’inserimento nella legge 413/91, torna a interessare i contribuenti per le dichiarazione i cui
termini di presentazione sono scaduti al 31 ottobre 2002. 11 sinistro termine “tombale” sta a
significare non solo gli effetti preclusivi di accertamenti sui periodi
d’imposta condonati, ma soprattutto — ed è la caratteristica principale di questa definizione —, la circostanza che esso va
operato per tutti i periodi d’imposta non prescritti (in genere 1997/2001) e
per tutte le imposte esistenti in quei periodi.
Più precisamente si tratta di imposte sui redditi, e relative addizionali, Irap, imposta sul patrimonio netto (per il solo 1997) e lva. Il condono tombale, essendo interessate tutte le tipologie reddituali,
può essere attivato anche da persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
o di lavoro autonomo, ma è evidente che i titolari (individuali o societari)
di questi ultimi redditi sono i soggetti più interessati alla
regolarizzazione.
Il costo del condono è
rappresentato da due versamenti per ciascun
periodo d’imposta (con esclusione dell’imposta
sostitutiva sulla regolarizzazione delle scritture contabili di cui all’altro
servizio):
il 18% delle imposte lorde (sui
redditi e patrimoniale) e delle imposte sostitutive a suo tempo dichiarate
(aliquota che scende al 16% e al 13% per l’eccedenza di imposte lorde e
sostitutive di 1Omila e 2Omila euro);
• 2% dell’Iva sulle operazioni imponibili più 2%
dell’Iva detraibile (aliquote che scendono all’ 1,5% e all’ 1% per le eccedenze
di Iva di 200mila e 300mila €)
Questi
importi devono comunque rispettare dei minimali poiché, in caso contrario, colui che non avesse versato alcune né godrebbe di un
vantaggio inaccettabile. I minimali variano da 100 euro per periodo d’imposta
(se il contribuente
non è
titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo) a 3mila euro per la società
che ha
IN PILLOLE
AMBITO SOGGETTIVO
*Tutti i contribuenti
AMBITO
OGGETTIVO
*Imposte sul reddito, Irap,imposta patrimoniale ed iva
*Meccanismo dell’agevolazione
•versamento
di un imposta sostituiva del
1) 18% delle imposte di ciascun periodo
pregresso per le dirette, Irap e patrimoniale;
2)2% dell’Iva vendite ed acquisti di ciascun
periodo.
AMBITO
TEMPORALE
* Tutte le imposte di tutti i periodi non prescritti.
EFFETTI
*Preclusione di qualunque
accertamento
tributario per i periodi condonati,
esclusione della punibilità penale per i reati fiscali.
CAUSE
OSTATIVE
1) Ricevimento all’1 gennaio 2003 di avvisi
d’accertamento, processi verbali di constatazione ed inviti al contradditorio;
2) Omessa presentazione di tulle le dichiarazioni per tuffi i periodi non prescritti;
3) Avvio di procedimento
penale per reati fiscali di cui il contribuente abbia formale conoscenza
omesso la presentazione della
dichiarazione. Sono previsti minimali anche per il versamento dell’imposta
sostitutiva dell’iva.
Il condono non
può essere attivato da chi al 31 dicembre 2002 ha ricevuto avvisi
d’accertamento, processi verbali di constatazione o inviti al contradditorio, ovvero è a conoscenza dell’avvio di un
procedimento penale a suo carico, o infine non ha presentato nessuna
dichiarazione per i periodi predetti. L’effetto
premiale consiste nella chiusura di ogni possibilità
di accertamento per i periodi interessati e l’esclusione della punibilità per i
reati previsti dal Dlgs 74/2000.