L’integrativa elimina anche le sanzioni

Strada aperta a tutti i contribuenti e valida per le imposte non più vigenti

di Luca Miele

Il Sole24Ore del 6 Gennaio 2003

 L' articolo 8 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) consente di presentare una dichiarazione integrativa per rettificare in aumento l’imponibile originariamente indicato in dichiarazione. L’integrazione può riguardare anche le dichiarazioni omesse, le dichiarazioni “chiuse” in perdita e quelle a credito.

Le annualità interessate da questa tipologia di “ravvedimento” sono quelle dal 1996 (per la dichiarazione omessa delle imposte sui redditi) al 2001; l’integrazione, pertanto, può avere effetto anche relativamente a imposte e contributi oggi non più vigenti quali, ad esempio, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese e il contributo al Servizio sanitario.

Possono utilizzare l’integrazione per gli anni pregressi tutti i contribuenti, anche persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professionale compresi i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte.

L’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori tributi e/o contributi entro il 16 marzo 2003, che slitta a lunedì 17, (con esclusione della compensazione) risultanti dalla dichiarazione da presentare entro la medesima data in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per i periodi d’imposta 1996 e 1997, la dichiarazione va presentata con modelli cartacei.

A carico delle società di persone e delle associazioni professionali che integrano i propri imponibili è stabilito l’obbligo di comunicare ai soci o associati l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa al fine di consentire a questi ultimi di pervenire, a loro volta, alla propria integrazione. In assenza di integrazione da parte dei soci, nei confronti degli stessi è esperibile un accertamento ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73.

Non possono fruire dell'integrazione i soggetti:

a) nei cui confronti, al 1 gennaio 2003, sono stati notificati avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'iva e dell'Irap, processi verbali di constatazione, nonchè inviti al contraddittorio di cui all'art. 5 del Dlgs 218/97. Si deve ritenere che questi eventi precludano la possibilità di integrazione con esclusivo riferimento all’annualità interessata;

b) che hanno avuto formale conoscenza, entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa, dell’avvio di procedimenti penali per taluni illeciti tributari.

L’integrazione comporta l’estinzione delle sanzioni, l’esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e la preclusione dell’accertamento limitatamente all’annualità oggetto di integrazione relativamente ai maggiori imponibili risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento (50% per l’integrazione di ritenute).

Ad esempio, in caso di imponibile dichiarato pari  1.000, di integrazione pari  100, l’accertamento è preclu so finoa 1.200. Qualora l’accertamento sia per imponibili superiori, ad esempio per 1.300, le imposte risultano  dovute su 200.