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IL NUOVO REGIME DEI
CONTRIBUENTI MINIMI
96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117, si considerano contribuenti minimi le
persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi
ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese
per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo
50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione
agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello
stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986;
b) nel triennio solare
precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali,
anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria,
per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o
professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi
comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi
96 e 99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a società di persone o
associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo
testo unico.
100. I contribuenti minimi
non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non
hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta,
dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle
importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
101. L'applicazione del regime
di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di
cui all'articolo 19-bis2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per
opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il
versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate
annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o
unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello
di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate
sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può
essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata
l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche
dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
103. L'eccedenza detraibile
emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi,
relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è
applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi
dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
104. I contribuenti minimi sono
esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il reddito di impresa o di
lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese
sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o
dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla
formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.
I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare
fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a
carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa
sui collaboratori stessi, si
deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
105. Sul reddito determinato ai
sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui
redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.
Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al
lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è
dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi
precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per
le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a
quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma
algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In
caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le
quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del
reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma
algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto
reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere
computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da
96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del
regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito
conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi
d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che
trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le
disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui
redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i
documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
La dichiarazione dei redditi è
presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e
delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I
contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli
elenchi di cui all'articolo 8-bis,
comma 4-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
110. I contribuenti minimi
possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida
per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione
della scelta operata. In deroga
alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il
periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo
periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di
cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96,
lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà
dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata
mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione
d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la
corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione
dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione
dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del
superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96,
lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime
ordinario per i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime
ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i
ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del
regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di
imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa
quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui
ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso
dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai
medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115
possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
113. I contribuenti minimi sono
esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso,
si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta
regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da
parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le
condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del
regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10
per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di
avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui
al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma
99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i
compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma
96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale
ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma
111.
115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con
uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali
modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[Contribuenti minimi in
franchigia] , l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[Regime fiscale attività
marginali] , e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 [Regime
semplificato]. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [Contribuenti
minimi in franchigia] , possono applicare le disposizioni di cui
ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta
2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la
revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis,
comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di
cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le
parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»
sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per
l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a
quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle
disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari
di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è
dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori
dell'impresa familiare.
NORME RICHIAMATE
19-bis2. Rettifica della detrazione.
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed
ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i
servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno
diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente
operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della
prima utilizzazione dei beni e dei servizi. 2. Per i beni
ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al
diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in
funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con
riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al
compimento del quinquennio. 3. Se mutamenti nel regime fiscale delle
operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti
o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa
da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed
ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello
della loro entrata in funzione. 4. La detrazione dell'imposta relativa
all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei
beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è altresì,
soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale
di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua
aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della
differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.
Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile
non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima
rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla
percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo
scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere
eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è
superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo
stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia
comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad
avvalersi di detta facoltà. 5. Ai fini del presente articolo non si
considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito
ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di
rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione
per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per
cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta
detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione
del bene. 7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di
fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento
alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata
o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal
soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono
obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini
delle rettifiche. 8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali
di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di
fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto
o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree
fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di
ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione
dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o
complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati
unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari,
costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari,
che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la
parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente
attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta. 9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui
si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze
delle scritture contabili obbligatorie .
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