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La definizione di impresa

Commercialista > Gestionale > Guida agli adempimenti di impresa > I. Impresa e le prime scelte > Passo dopo passo verso l'attivita' d'impresa

L’individuazione della tipologia delle attività che possono definirsi d’impresa è esposta nell’art. 2195 del codice civile, che elenca semplicemente le seguenti categorie di attività soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Nella premessa al capitolo abbiamo ricordato le principali disposizioni civilistiche che definiscono l'imprenditore, ossia :

   l’art. 2082 cod.civ. che recita :“… è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
   l’art. 2135 cod.civ. definisce poi l’imprenditore agricolo come colui “…che esercita un’attività diretta alla coltivazio ne del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. ….”

In un'altra disposizione troviamo l'indicazione della tipologia  delle attività che possono definirsi d’impresa : è l’art. 2195 cod.civ., che elenca semplicemente le seguenti categorie di attività soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese:

   quella industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
   intermediaria alla circolazione dei beni;
   quella di trasporto per terra, acqua e aria;
   quella bancaria ed assicurativa;
   quelle ausiliarie alle precedenti.

In linea generale possiamo dire di essere in presenza di un’impresa quando questa rispecchia alcuni requisiti:

   professionalità: l’attività è svolta in modo stabile e non occasionale;
   economicità: l’attività è produttiva di ricchezza (o quanto meno volta ad essere economicamente autosufficiente);
   organizzazione: l’attività richiede il coordinamento dei fattori produttivi, capitale e lavoro, proprio ed altrui;
   scopo: l’attività ha quale fine quello della produzione e scambio di beni e servizi, ossia è destinata al mercato, con il fine del conseguimento di un profitto.

Il codice civile introduce inoltre il concetto di azienda, che spesso viene confuso con quello di impresa, ma che in realtà, l’art. 2555 cod.civ, individua nel “… complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa..”. Se quindi i due termini individuano la stessa entità economica, da un punto di vista giuridico:

   l’azienda individua un complesso di beni,
   l’impresa è l’attività economica esercitata dall’imprenditore.

Su questo schema è poi intervenuta la normativa fiscale che ha voluto porre, in alcuni casi, una serie di presunzioni proprio per definire l’ambito operativo delle norme applicabili al reddito prodotto dall’impresa.

Possiamo quindi parlare di deroghe alla norma civilistica, che si applicano in modo assoluto individuando un reddito d’impresa, quando l’attività è esercitata, ad esempio, da:

   soggetti IRES di cui all’art. 73  TUIR (società di capitali, enti  commerciali, ecc..);

   società di persone quali s.a.s. e s.n.c., anche se esercitano attività agricole;

   coloro che esercitano le attività indicate dall’art 2195 cod.civ.

In linea generale la differenza tra l’inquadramento civilistico e quello fiscale è che in questo secondo caso è impresa anche quella che esercita una delle attività predette, anche se non organizzate in forma d’impresa.

Ecco quindi che le attività degli ausiliari, ad esempio gli agenti e rappresentanti, danno luogo a reddito d’impresa, indipendentemente dalla struttura organizzativa.

L’attività che si esercita (o che si ritiene di voler esercitare) viene  dichiarata agli uffici competenti – nel momento della costituzione dell’impresa o nel suo prosieguo in caso di modifiche – riferendola ad uno specifico codice, che ne riassume appunto la natura. La rispondenza tra il codice individuato, l’esercizio effettivo dell’attività e le conseguenze fiscali e civilistiche sono poi oggetto di valutazione e controllo da parte degli Uffici competenti

   l'Agenzia delle Entrate, per il regime del reddito conseguente,
   il Registro delle Imprese per le conseguenze di natura civilistica,
   gli Albi per quanto di loro competenza e così via
   l'INPS e gli altri enti previsdenziali per l'inquadramento sia dei soci/imprenditori che dei loro dipendentei/collaboratori

 
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