Opposizione stima collegio peritale - Studio Pagnotta Giuseppe Dottore Commercialista

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Opposizione stima collegio peritale

Revisore dei Conti

10/04/09   
"L'OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE" - Giuseppe SPANÒ


Spanò Giuseppe
L'opposizione alla stima dell'indennità introduce un ordinario giudizio di cognizione davanti alla Corte d'Appello il cui distretto ricade il bene espropriato.
L'opposizione ha per oggetto sia l'indennità di espropriazione che quella di occupazione, ed è volta alla determinazione giudiziale delle summenzionate indennità.
Non può esservi opposizione all'indennità provvisoria in quanto è indispensabile per poter adire le vie legali, che si sia pervenuti ad una determinazione definitiva dell'indennità in sede amministrativa.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 1990 n. 6, al fine peraltro di evitare che la pubblica amministrazione, omettesse “sine die” l'adempimento relativo alla relazione di stima, ha consentito agli aventi diritto di agire in ogni caso per la determinazione dell'indennità anche in mancanza della predetta stima, per evitare un pregiudizio insuperabile all'espropriato.
La Corte d'appello in unico grado (nell'ambito dell'espropriazione come sapete non è previsto il primo grado davanti al Tribunale) nominerà nella maggioranza dei casi un consulente tecnico d'ufficio il quale dovrà autonomamente stimare ex novo i beni per determinare l'indennità di espropriazione prescindendo completamente dalle stime effettuate precedentemente (stima in via amministrativa, stima peritale ex art. 21 testo unico, stima della commissione provinciale).
Nel giudizio introdotto dall'espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del quantum dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente anche dalle deduzioni e richieste delle parti al riguardo (Cassazione civile, sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1701, Giust. civ. Mass., 2005, 1). È possibile quindi in base a questi principi che il giudice possa riconoscere quale indennità di esproprio ad un proprietario un importo anche maggiore di quello richiesto dallo stesso in sede di giudizio.
È ormai principio consolidato in giurisprudenza che l'espropriante convenuto nel giudizio di opposizione alla stima che vuole chiedere la determinazione dell'indennità in misura inferiore a quella stabilita in via amministrativa, deve proporre un'apposita domanda (c.d. “domanda riconvenzionale”), in quanto va oltre il rigetto della domanda principale dell'espropriato (Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2008, n. 17022, Giust. civ. Mass., 2008, 6, 1008). In mancanza di tale domanda anche se il C.T.U. determinasse una stima minore rispetto a quella amministrativa non può esservi per il proprietario una liquidazione dell'indennità inferiore a quella amministrativa. L'ipotesi inversa ossia l'opposizione alla stima da parte dell'autorità espropriante e la necessità per il privato di proporre un'apposita domanda per ottenere un'indennità superiore a quella determinata in via amministrativa è invece un'ipotesi minoritaria per la giurisprudenza. Tuttavia nel dubbio è bene anche per il privato proporre una domanda riconvenzionale.
Con riguardo ai criteri da utilizzare per la stima dei beni si devono ricordare i seguenti principi:
1) l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista;
2) per la stima del bene può essere utilizzato, a seconda delle circostanze, sia il sistema analitico-ricostruttivo sia quello sintetico-comparativo;
3) nell'ambito dell'espropriazione parziale di un bene unitario il criterio utilizzato prevalentemente si basa sulla cosiddetta “stima differenziale” determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua;
4) principio ormai pacifico in giurisprudenza è che l'edificio si stima a corpo con la sottostante area di sedime mentre le pertinenze vanno valutate autonomamente;
5) per la stima di terreni agricoli la giurisprudenza con orientamento consolidato ritiene che: “Nella determinazione dell'indennità di espropriazione le “tabelle” dei valori agricoli medi costituiscono provvedimenti amministrativi vincolanti per il giudice, che ad essi deve obbligatoriamente attenersi, e la possibilità della diretta determinazione, da parte sua, del valore agricolo medio (sulla scorta di consulenza tecnica) è fatta salva esclusivamente nell'ipotesi in cui dette “tabelle” siano da disapplicare in quanto illegittime”.


 
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