VI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI - Studio Pagnotta Giuseppe Dottore Commercialista

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VI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI

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VI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI
In questo capitolo si propone una sintesi sui fondamentali obblighi fiscali che deve adempiere chi esercita un'attività e sui principali documenti previsti ai fini dell'imposizione diretta (Irpef) ed indiretta (in particolar modo, l'Iva).
IVA

L'Iva è l'imposta (disciplinata dal D.P.R. 633/72) che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi eseguite in Italia da tutti i titolari di partita Iva, per i quali, comunque, è "neutra", nel senso che non rappresenta né un costo né un ricavo. Di fatto, è pagata dal consumatore finale.
Essa si determina sottraendo l'Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi (Iva a credito) da quella incassata dalla vendita dei prodotti o dalle prestazioni dei servizi eseguite (Iva a debito).
L'aliquota ordinaria dell'imposta è del 20%; tuttavia la legge prevede per alcuni beni e servizi anche delle aliquote ridotte pari al 4% (come, ad esempio, latte fresco, frutta, giornali, libri e periodici, somministrazione alimenti e bevande nelle mense di aziende o attraverso distributori automatici) o al 10% (ad esempio, latte conservato, uova, agrumi, acqua e birra, prodotti di pasticceria, energia elettrica e gas per uso domestico, medicinali, somministrazione di alimenti e bevande in esercizi pubblici).
a) OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le principali operazioni rientranti nel campo d'applicazione dell'Iva, che devono essere documentate da chi esercita un'attività, si distinguono in:
• operazioni imponibili, cioè quelle su cui si applica l'imposta con aliquota variabile (4%, 10%, e 20%);
• operazioni non imponibili, su cui non si calcola l'Iva ma che sono lo stesso soggette agli altri obblighi formali. Si tratta generalmente:
- di esportazioni, cioè cessioni verso paesi non appartenenti alla Comunità europea;
- di operazioni assimilate all'esportazione (ad esempio, la vendita di navi destinate ad attività commerciali e di pesca);
- di servizi internazionali, come i trasporti di persone eseguiti parte in Italia e parte all'estero o i trasporti relativi a beni in esportazione;
• operazioni esenti, su cui non si applica l'Iva, ma soggette generalmente agli altri obblighi formali; si tratta di operazioni espressamente elencate dalla legge (art. 10 del D.P.R. 633/72), tra cui, ad esempio:
- gli affitti di fabbricati e di terreni;
- le operazioni di assicurazione;
- le cessioni fatte ad enti pubblici, ad associazioni o fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza, alle Onlus;
• le scommesse, il lotto e le altre lotterie nazionali;
• il trasporto urbano delle persone.
Le suddette operazioni vanno documentate, in relazione all'attività svolta, attraverso:
• la fattura;
• lo scontrino fiscale;
• la ricevuta fiscale;
• i documenti di trasporto.
Generalmente, per ogni operazione soggetta ad Iva, si deve emettere la fattura. Solo per alcune attività, ad esempio per i commercianti al minuto, ristoranti, bar, artigiani, o per particolari operazioni elencate dalla legge, è prevista l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (a meno che la fattura non sia richiesta dal cliente).
Fattura

La fattura va emessa lo stesso giorno in cui l'operazione è effettuata (vale a dire: al momento della consegna per le cessioni di beni mobili, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, al momento della stipulazione dell'atto notarile per le cessioni di beni immobili).
Solo con riferimento alle cessioni di beni mobili, la cui consegna risulti da un documento di trasporto (D.D.T.), si può emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello della consegna. Tale fattura dovrà riepilogare le cessioni effettuate nel mese precedente.
La fattura è generalmente emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente, e deve contenere:
- la data di emissione e il numero progressivo della fattura;
- dati identificativi di chi emette la fattura e del cliente;
- la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti e dei servizi erogati;
- l'aliquota Iva applicata e l'ammontare dell'imposta distinta per aliquota;
- norma e titolo di inapplicabilità per le operazioni non imponibili Iva o esenti;
- data e numero del documento di trasporto in caso di fatture differite.
Scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando appositi registratori di cassa (previsti dalla legge ed installati da un tecnico autorizzato). Esso deve riportare:
- ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette;
- partita Iva e ubicazione dell'esercizio;
- corrispettivo comprensivo di Iva ed eventuali sconti;
- data, ora di emissione e numero progressivo;
- numero di matricola dell'apparecchio e logotipo fiscale.
Alla fine della giornata il contribuente deve stampare lo scontrino di chiusura giornaliera che riporta sia il totale dei corrispettivi del giorno sia l'ammontare cumulativo dei totali giornalieri precedenti.
Ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale va emessa in duplice copia al momento di ultimazione della prestazione (anche se il corrispettivo non è pagato) riportando i seguenti dati:
• numerazione progressiva attribuita dalla tipografia;
• data di emissione;
• ragione sociale, partita Iva, indirizzo del luogo di esercizio dell'attività e indirizzo del luogo in cui sono conservate le ricevute fiscali;
• natura, qualità e quantità dei beni venduti e dei servizi prestati;
• ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di Iva.
Documento di trasporto (D.D.T.)

Il D.D.T. va emesso in forma libera in almeno due copie. Deve contenere il numero progressivo attribuito, la data, i dati identificativi del cedente, dell'acquirente e dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, la descrizione dei beni trasportati (natura, qualità, quantità) e l'eventuale causale del trasporto (quando non si tratta di vendita).
Il D.D.T., non dovendo necessariamente accompagnare i beni ceduti, può essere anche spedito. L'obbligo di emettere tale documento sussiste nel caso della fatturazione differita ed è utilizzabile anche per il trasferimento di beni a titolo non traslativo (in lavorazione, deposito, comodato, ecc.).
Si ricorda che per alcune tipologie di merci è ancora obbligatoria l'emissione della bolla di accompagnamento (tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti ad accise e imposte di consumo).
Le recenti novità in materia di fatturazione (Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52)
- chi deve emettere la fattura può subappaltare la fatturazione ad un soggetto terzo o direttamente al cliente
- il contenuto della fattura è stato ridefinito
- è possibile gestire ed archiviare elettronicamente le fatture senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del¬l'amministrazione finanziaria, ma semplicemente dandone comunicazione alla stessa
- in caso di fatturazione elettronica i documenti vanno autenticati tramite la firma elettronica


b) GLI ALTRI ADEMPIMENTI IVA

Oltre all'obbligo di certificare le operazioni effettuate con l'emissione di fattura (o di scontrino o ricevuta fiscale), la normativa che disciplina l'imposta impone:
• la registrazione;
• la liquidazione e il versamento.
Le registrazioni obbligatorie
I documenti emessi per certificare le operazioni attive e quelli ricevuti a fronte delle spese sostenute devono essere annotati, con determinate modalità ed entro precisi termini, su appositi registri Iva.
Si tratta, in particolare, dei seguenti registri:
• fatture emesse, in cui vanno annotate, entro 15 giorni dalla data di emissione, le fatture immediate (le fatture differite si registrano, invece, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni);
• corrispettivi, cioè il registro che deve essere tenuto dai commercianti al minuto e dagli altri soggetti che certificano i corrispettivi con ricevute fiscali e scontrini fiscali. In esso va annotato, giornalmente, l'ammontare complessivo dei corrispettivi con l'indicazione distinta degli importi imponibili (Iva compresa), suddivisi per aliquota, degli importi non imponibili, degli importi esenti. Chi emette scontrini o ricevute può effettuare un'unica registrazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo;
• acquisti, in cui si registrano le fatture ricevute dall'impresa per i beni ed i servizi acquistati. Il diritto di detrazione della relativa imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo è sorto (data d'effettuazione dell'operazione ai fini Iva).
In presenza di specifiche fattispecie, sono inoltre previsti altri registri tra cui, si ricordano, quello degli omaggi e quello dei corrispettivi di emergenza.
La liquidazione e il versamento

Con periodicità mensile o trimestrale, il contribuente deve procedere alla liquidazione ed al versamento dell'Iva eventualmente dovuta.
La liquidazione, di norma, avviene mensilmente. Tuttavia, alcuni contribuenti (con un determinato volume d'affari) possono scegliere la liquidazione trimestrale, pagando, in questo caso, un interesse dell'1% sull'Iva da versare.
Le operazioni di liquidazione periodica hanno lo scopo di determinare l'imposta di ciascun periodo (mensile o trimestrale) che si deve versare all'Erario o l'importo risultante a credito del contribuente.
In sostanza, la liquidazione consiste nel calcolo della differenza tra l'Iva sulle vendite di beni e servizi e l'Iva sugli acquisti di beni e servizi ammessa in detrazione, relativamente alle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente, a seconda che l'obbligo della liquidazione sia mensile o trimestrale.
La liquidazione mensile dell'imposta deve essere compiuta entro il giorno 16 per le operazioni registrate nel mese precedente, e contestualmente deve essere versata l'eventuale differenza a debito.
I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali, eseguono invece le liquidazioni e versano l'Iva dovuta entro le seguenti scadenze:
• 16 maggio, per il primo trimestre;
• 16 agosto, per il secondo trimestre;
• 16 novembre, per il terzo trimestre.
L'ultimo trimestre sarà liquidato con la dichiarazione annuale dell'Iva.
In tutti i casi, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
I versamenti dell'Iva vanno eseguiti utilizzando il modello "F24" (scaricabile dal sito internet dell'Agenzia). Non è obbligatorio versare l'Iva a debito se l'ammontare dovuto non supera l'importo di 25,82 euro. In tal caso, il debito deve essere portato in avanti e computato nella liquidazione successiva.
IMPOSTE SUI REDDITI

A seconda della forma giuridica, le imposte che gravano sul reddito prodotto dall'impresa sono:
• Irpef ed Irap per le ditte individuali. L'Irpef si applica sulla base imponibile costituita da tutti i redditi posseduti dall'imprenditore (e quindi non solo quelli d'impresa, ma anche quelli fondiari, di capitale, ecc.), applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito.
• Irap per le società di persone. Le società di persone, infatti, non sono soggette direttamente ad Irpef, ma sono tassate "per trasparenza". Pur determinando autonomamente il proprio reddito, le società di persone trasferiscono la tassazione dello stesso in capo ai propri soci o associati, a prescindere dall'effettiva distribuzione dello stesso.
L'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) si applica su una base imponibile data dalla differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, così come indicato nello schema del Conto Economico del bilancio.
Anche le imprese non obbligate alla predisposizione del bilancio (come quelle in regime semplificato) per determinare l'imposta devono attenersi a questo schema.
Sono previste, invece, diverse regole di calcolo per alcune categorie di contribuenti (tra i quali, si segnalano le imprese agricole e gli esercenti arti e professioni).

DICHIARAZIONI ANNUALI

Gli imprenditori individuali e le società di persone che esercitano attività d'impresa devono presentare le seguenti dichiarazioni annuali:
• dichiarazione dei redditi;
• dichiarazione Irap;
• dichiarazione Iva;
• dichiarazione dei sostituti d'imposta. Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere redatta utilizzando il Modello "Unico Persone fisiche". I quadri da compilare per determinare il reddito d'impresa sono il quadro RF per le ditte individuali con contabilità ordinaria ed il quadro RG per le ditte individuali con contabilità semplificata.
La dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere redatta sul modello "Unico Società di Persone" che va utilizzato per dichiarare:
• il reddito da attribuire ai soci;
• l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze a carico della società;
• i redditi soggetti a tassazione separata;
• i redditi e i proventi soggetti ad imposta sostitutiva;
• l'elenco dei soci alla data di chiusura del periodo d'imposta;
• l'ammontare dell'utile o della perdita, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta da attribuire ai soci.
I quadri da compilare per determinare il reddito d'impresa all'interno del modello sono il quadro RF per le società in contabilità ordinaria ed il quadro RG per quelle in contabilità semplificata.
Riguardo alle modalità di presentazione, le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate:
• in via cartacea, ad una banca o ad un ufficio postale tra il 1° maggio e il 31 luglio;
• in via telematica, direttamente dal contribuente o da parte di un intermediario, entro il 31 ottobre.
Dichiarazione Irap

L'obbligo della dichiarazione spetta all'impresa commerciale, all'impresa agricola o piccola impresa ed a chi esercita arti e professioni; sono escluse le collaborazioni ed il lavoro autonomo occasionale.
Poiché la dichiarazione deve essere inclusa nel modello Unico, i termini di presentazione sono gli stessi.
Dichiarazione annuale Iva

La dichiarazione Iva annuale deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d'imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato.
Permette la determinazione definitiva del debito o del credito d'imposta con l'eventuale recupero di detrazioni non effettuate nei periodi di competenza e la rettifica di eventuali errori compiuti nelle precedenti annotazioni.
La dichiarazione Iva annuale è di solito inclusa nel modello Unico ed il relativo termine di presentazione coincide con quello della dichiarazione unificata. Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito d'imposta, il versamento deve essere eseguito entro il 16 marzo o entro i termini previsti per il pagamento di Unico con la maggiorazione dello 0,4%.
Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

Gli imprenditori devono dichiarare anche i compensi corrisposti nell'anno precedente a dipendenti, collaboratori, professionisti, sui quali è stata operata una ritenuta d'acconto.
La dichiarazione, denominata Modello 770, è suddivisa in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni:
• Mod. 770-Semplificato che deve essere presentato, entro il 30 settembre, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno;
• Mod. 770-0rdinario che deve essere presentato, entro il 31 ottobre, da coloro che sono tenuti a comunicare i dati riguardanti le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno precedente od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettua¬ti, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.
ALTRI ADEMPIMENTI

Nell'esercizio dell'attività, l'impresa è soggetta ad una serie di ulteriori adempimenti, molti dei quali variano secondo la tipologia e le modalità di svolgimento della stessa.
Tra gli altri adempimenti comuni alla generalità delle imprese si ricordano:
• la comunicazione annuale dati Iva;
• il versamento dell'acconto Iva.

Comunicazione annuale dati Iva

Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento, i contribuenti devono presentare una Comunicazione dati Iva.
In essa vanno riportati i dati delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno precedente (senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio).
Sono esonerati da questo adempimento:
• coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti (a meno che non abbiano registrato operazio¬ni intracomunitarie);
• i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;
• le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari fino a 25.822,85 euro.
Il modello di comunicazione annuale dati Iva deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. È esclusa ogni altra modalità di presentazione.
Acconto Iva
Il versamento dell'acconto Iva va eseguito entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando per il cal¬colo uno dei seguenti tre metodi alternativi:
• metodo storico: l'acconto è pari all'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell'anno precedente (o nel caso di trimestrali, per il quarto tri¬mestre dell'anno precedente) senza tener conto dell'eventuale acconto versato per tale periodo;
• metodo previsionale: qualora l'impresa preveda che l'importo da versare per la liquidazione di dicembre (o nel caso di trimestrali, per il quarto trimestre) sia inferiore rispetto a quanto versato per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell'anno precedente, può versare l'88% di que¬sto minor valore;
• metodo effettivo: tale metodologia prende in considerazione le operazioni realmente effettuate alla data del 20 dicembre. In sostanza, l'importo da versare emerge da una liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle operazioni
- annotate sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre);
- eseguite dal 1° novembre al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, fino al 20 dicembre) ma non ancora registrate (sui registri citati) o fatturate, perché i termini di registrazione e/o fatturazio¬ne non sono ancora scaduti;
- annotate dal 1° al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre) sul regi¬stro degli acquisti.
L'acconto sarà pari alla somma degli importi annotati sul registro delle fatture emesse (Iva a debito) diminuito dell'importo di Iva detraibile, annotato sul registro degli acquisti.

 
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