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REGIONE CALABRIA – L.R. 25 novembre 1989, n. 8 
(B.U.R. n. 48 del 29 novembre 1989): Disciplina 
dell'artigianato. (Da ultimo modificata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 11 – B.U.R. – Suppl. Ord. 
n. 2 del 4 marzo 2002) 
 
 
 
Art. 1. - Finalità 
1. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alla tenuta 
dell'Albo delle imprese artigiane ed agli organi di rappresentanza e di tutela 
dell'artigianato in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8 
agosto 1985, n. 443. 
 
 
TITOLO I 
TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
 
Art. 2. - Definizione di imprenditore artigiano 
1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, 
professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la 
piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e 
gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel 
processo produttivo. 
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore 
all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. 
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. 
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono 
una peculiare preparazione ed implicano responsabilità e tutela a garanzia 
degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti 
dalle leggi statali. 
 
Art. 3. - Definizione di impresa artigiana 
1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti 
dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo 
svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di 
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di 
servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie 
di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo 
il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. 
2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente 
legge e con gli scopi di cui al precedente comma è costituita ed esercitata in 
forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata 
e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la 
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza 
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il 
lavoro abbia funzione preminente sul capitale. 
3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione 
dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata 
dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, 
l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. 
4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad 
essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente ______________________________________________________________________________________________ 
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occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commesso, 
non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le 
disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o 
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 maggio 1971, n. 426, 
fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal 
sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
 
Art. 4. - Limiti dimensionali 
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di 
personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o da 
soci, sempre che non superi i seguenti limiti: 
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, 
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei 
dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive 
siano apprendisti. 
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto 
automatizzata; un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in 
numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere 
elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; 
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni 
artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; un massimo di 32 
dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero 
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità 
aggiuntive siano apprendisti; 
d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti; 
e) per le imprese di costruzioni edili; un massimo di 10 dipendenti, compresi 
gli apprendisti in numero non superiore a 5. il numero massimo dei 
dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive 
siano apprendisti. 
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 
non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in 
qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni 
ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 
non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, 
n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti 
occupati presso l'impresa artigiana; 
sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa 
familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività 
di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa 
artigiana; 
sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale 
nell'impresa artigiana; 
non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali; 
sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. 
 
Art. 5. - Tutela dell'artigianato 
1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione tenuti 
in ogni provincia e istituiti dalla Commissione provinciale per l'Artigianato è 
obbligatoria, ha effetto costitutivo a tutti gli effetti di legge ed è condizione per 
la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi 
e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti. 
2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali 
possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili iscritti 
nella separata sezione dell'albo, anche in forma di cooperativa, ai quali ______________________________________________________________________________________________ 
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partecipano, oltre che le imprese artigiane, anche imprese industriali di 
minore dimensione, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non 
superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di 
assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi 
deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane. 
3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro 
determinata dal successivo articolo 12 della presente legge. 
4. Nessuna impresa artigiana può adottare, quale ditta o insegna o marchio, 
una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è 
iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i 
consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di 
detto albo o che non siano costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e 
quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due 
milioni a lire cinque milioni determinata ai sensi del successivo articolo 12. 
 
Art. 6. - Albo delle imprese artigiane 
1. Per ciascuna provincia della Calabria è istituito l'Albo provinciale delle 
imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
2. Tutte le imprese aventi i requisiti di legge, e sede in un comune della 
Calabria, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo provinciale delle imprese 
artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 
del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre 
1981, n. 630, e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministro 
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 19 marzo 1982, concernente 
le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle Ditte tenuto dalla 
Camera di Commercio. 
3. La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di 
modifica e di cessazione, da presentarsi alla competente Commissione 
Provinciale per l'Artigianato secondo le modalità ed i termini richiamati al 
precedente comma, esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 
settembre 1934, n. 2011, e sono trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento 
all'Ente Camerale competente che provvede ad annotarle d'Ufficio nel Registro 
delle Ditte entro quindici giorni dalla loro presentazione. 
4. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato trasmettono altresì, ai rispettivi 
enti camerali, le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione entro 
quindici giorni dall'adozione del provvedimento per l'effetto sostitutivo 
dell'iscrizione nel Registro delle Ditte di cui all'articolo 47 del R.D. 20 
settembre 1934, n. 2011, disposto dalle norme statali vigenti. 
5. Analoga comunicazione dovrà essere fatta alla locale sede dell'Istituto 
Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni e all'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di 
assicurazione, di previdenza e di assistenza sociale. 
6. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettorati del lavoro, 
agli Enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi 
pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta 
giorni, su segnalazione da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di 
cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo. 
7. In separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, 
anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, nonché i consorzi 
e le società consortili, misti ed a termine, di cui all'articolo 6 secondo e quarto 
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443. ______________________________________________________________________________________________ 
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8. Tale iscrizione è tuttavia condizione necessaria per la concessione di 
agevolazioni previste dalla legislazione regionale. 
9. I consorzi misti ed a termine di cui al precedente comma, beneficiari di 
agevolazioni regionali, sono tenuti a comunicare alla competente Commissione 
Provinciale per l'Artigianato ogni modificazione intervenuta nello statuto e 
nella composizione dei soci. 
10. Per la tenuta della separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese 
artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo 
stesso. 
 
Art. 7. - Iscrizione all'albo 
1. Le domande di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane 
debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni: 
a) dall'inizio dell'attività per le imprese artigiane individuali, ed il relativo 
adempimento spetta al titolare; 
b) dalla data di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (da 
effettuarsi ai sensi dell'articolo 2296 C.C.), entro 30 giorni dalla stipula 
dell'atto costitutivo per le imprese artigiane costituite sotto forma di società in 
nome collettivo ed il relativo adempimento fa carico ai soci amministratori, in 
tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto 
costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del 
Registro e del deposito presso la Cancelleria del Tribunale; 
c) dalla data di registrazione dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del Registro 
per le società semplici (di cui all'articolo 26 quater della legge 22 dicembre 
1980, n. 891) ed il relativo adempimento fa carico ai soci, in tal caso alla 
domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli 
estremi dell'avvenuta registrazione. 
2. Qualora al momento della presentazione della domanda di iscrizione da 
parte della società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attività 
programmata dell'oggetto sociale non sia ancora definitivamente iniziata, ne 
dovrà essere fatta apposita denuncia a cura dei soci amministratori entro 
trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività dichiarata, allegando la 
documentazione relativa al possesso delle licenze, autorizzazioni, concessioni o 
di preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri, nei casi in cui detti 
provvedimenti risultino di competenza della stessa Camera di Commercio 
presso cui ha sede la Commissione Provinciale per l'Artigianato, la relativa 
denuncia di inizio dell'attività deve contenere i soli estremi di detta 
documentazione ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio. 
3. La domanda per l'iscrizione, modificazione e cancellazione per le imprese 
artigiane all'Albo provinciale di cui alla presente legge, redatta in duplice copia 
e indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e presentata o 
spedita alla Commissione Provinciale per l'Artigianato della provincia ove ha 
sede l'impresa. 
4. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede a trasmettere 
immediatamente una copia della domanda al Sindaco del Comune ove ha sede 
l'impresa. 
5. L'istruttoria, svolta dal Comune ai sensi dell'articolo 63, quarto comma, 
lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, è 
diretta a certificare: 
a) i dati anagrafici e fiscali del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa; 
b) la data di effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata o 
modificazione o cessazione dell'attività; 
c) la partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro, 
anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci; ______________________________________________________________________________________________ 
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d) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati dall'Impresa; 
e) l'accertamento delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o 
delle iscrizioni in Albi, ruoli, elenchi o registri cui si sia subordinato l'esercizio 
dell'attività. 
6. Il Comune è tenuto a trasmettere i risultati dell'istruttoria alla Commissione 
Provinciale per l'Artigianato entro quindici giorni dalla ricezione della 
domanda, scaduti i quali la Commissione per l'Artigianato ha facoltà di 
disporre accertamenti d'Ufficio allo scopo di evitare la scadenza del termine di 
sessanta giorni per le proprie decisioni. 
7. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai fini della verifica della 
sussistenza dei requisiti della presente legge, ha facoltà di disporre 
accertamenti d'ufficio. 
8. La Commissione Provinciale per l'Artigianato delibera sulle eventuali 
iscrizioni delle imprese artigiane all'albo provinciale di cui al precedente 
articolo 6, valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti da norme statali 
vigenti, sulla base degli atti di iscrizione e certificazione forniti dall'autorità 
comunale, e di quelli acquisiti direttamente. 
9. La decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere 
comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della 
domanda. 
10. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento 
della domanda stessa. 
11. La efficacia dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione, modificazione 
nell'albo, decorrono dalla data della delibera della Commissione Provinciale 
per l'Artigianato. 
 
Art. 8. - Iscrizione all'albo d'ufficio 
1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione 
delle imprese all'albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la 
domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni 
amministrative previste. 
2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di 
elementi istruttori forniti dal Comune e previa audizione dei titolari o dei 
rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che 
possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, 
specificatamente delegata. 
 
Art. 9. - Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana 
1. I titolari delle imprese individuali artigiane e delle società di fatto artigiane e 
i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono 
tenuti a denunciare la modificazioni nello stato di fatto e di diritto 
dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività entro trenta giorni dal 
verificarsi dell'evento, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato della 
provincia dove ha sede l'impresa. 
2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del 
numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della 
natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al 
precedente articolo 4. 
3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di 
modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni 
stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del Regio Decreto 
20 settembre 1934 n. 2011. 
 
Art. 10. - Cancellazione dall'albo ______________________________________________________________________________________________ 
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1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato dispone la cancellazione 
dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero 
abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli 
elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e 
della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del 
quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio. 
3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le 
modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei 
rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che 
possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, 
specificatamente delegata. 
4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di 
cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli 
altri casi. 
5. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale il cui 
titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o 
inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che: 
la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori 
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, 
deceduto, interdetto o inabilitato; 
le persone interessate di cui al precedente alinea ne facciano richiesta 
espressamente; 
l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dai precedenti articoli 3 
e 4. 
6. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo 
di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni. 
7. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale o 
societaria che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e non 
più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma del precedente 
articolo 4. 
 
Art. 11. - Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane 
1. Ogni trenta mesi, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato effettuano la 
revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine 
esse trasmettono ai singoli Comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte 
con sede, nei rispettivi territori. 
2. Ciascun comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli 
elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del 
quarto comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla 
Commissione Provinciale per l'Artigianato competente. 
3. La Commissione per l'Artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, 
modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei 
precedenti articoli 8, 9 e 10. 
 
Art. 12. - Sanzioni amministrative 
1. Ai trasgressori delle disposizioni della presente legge, in conformità a 
quanto previsto dal punto 3 del precedente articolo 5, vengono inflitte le 
sanzioni amministrative previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, da 
graduare fino a lire cinque milioni in rapporto alla natura ed alla gravità della 
violazione. 
2. Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni: ______________________________________________________________________________________________ 
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a) da 3 a 5 milioni per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività 
artigiana senza essere iscritti all'Albo e risultino dipendenti dello Stato, di Enti 
locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane, 
commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni; 
b) da 1 a 2 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, 
un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo fatto salvo quanto previsto 
dalla lettera a); 
c) da lire 500 mila a 1 milione per le imprese che esercitano un'attività 
artigiana non essendo iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, pur essendo 
presenti nel Registro Ditte della Camera di Commercio; 
d) da lire 300 mila a lire 500 mila per le imprese che non comunicano entro 30 
giorni la perdita di requisiti di qualifica per l'iscrizione all'Albo; 
e) lire 100 mila per la mancata comunicazione entro trenta giorni delle altre 
modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo. 
 
Art. 13. - Applicazione delle sanzioni 
1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite 
dalla presente legge sono delegati ai Comuni nel cui territorio sono accertate le 
trasgressioni. 
2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva 
delle somme ai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 
24 novembre 1981, n. 689. 
3. I Comuni delegati trasmetteranno alla Giunta regionale alla fine di ogni 
anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una 
dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, 
di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno 
contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo 
di sanzione. 
4. La Giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed 
ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di 
persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la Giunta 
regionale promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega previa 
formale diffida. 
 
Art. 14. - Ricorsi 
1. Contro le deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in 
materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle 
imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione 
Regionale per l'Artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della 
deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di 
eventuali terzi interessati. 
2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è 
consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata 
l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo. 
3. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato adita in sede di 
ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della 
decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in 
camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero. 
 
 
TITOLO II 
ORGANI DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO 
 
Art. 15 - Natura e scopi ______________________________________________________________________________________________ 
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1. La Commissione Regionale per l'Artigianato e le Commissioni Provinciali per 
l'Artigianato previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono 
organi-uffici dell'Amministrazione regionale preposti alla tutela ed alla 
valorizzazione dell'artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici della 
Regione. 
 
Art. 16 - Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato [1] 
1. In ciascun capoluogo di provincia è istituita, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 
agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per l'artigianato, quale 
organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. 
2. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del 
Presidente della Giunta regionale ed è composta: 
a) da sei titolari di imprese artigiane, presenti ed operanti nella Provincia, 
designati in base al loro grado di rappresentatività delle Organizzazioni 
artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella Provincia; 
b) da tre esperti in materia giuridico-economica designati in base al loro grado 
di rappresentatività delle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative 
a livello regionale operanti nella Provincia; 
c) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'INAIL; 
d) da un rappresentante della Direzione provinciale del Lavoro; 
e) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale. 
3. La Commissione elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice 
Presidente. Il Presidente è eletto fra i componenti di cui alla lettera a). 
4. Le Commissioni durano in carica cinque anni e alla scadenza sono 
rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore. 
5. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al Presidente 
della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il 
Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in 
base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite 
e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei 
componenti. 
6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza 
della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni, devono essere 
adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità 
di voti prevale il voto del Presidente. 
7. I componenti della Commissione decadono automaticamente dall'Ufficio nei 
casi di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e per mancata 
partecipazione, non giustificata, alle sedute per tre riunioni consecutive. 
8. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale. 
9. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal 
Presidente della Giunta con le procedure precedenti. 
10. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario regionale del profilo 
professionale VIII liv. Nominato con decreto dal Direttore Generale del 
Dipartimento "Industria - Commercio-Artigianato. 
(1) Articolo abrogato e sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 17 - Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato 
1. Le Commissioni provinciali per l'Artigianato svolgono le seguenti funzioni: 
1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua 
separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei 
requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante 
periodiche revisioni d'ufficio; ______________________________________________________________________________________________ 
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2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e 
alla sua separata sezione; 
3) formulare pareri sulle politiche per l'aggiornamento tecnologico delle 
aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per 
l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani; 
4) concorrere con la Commissione Regionale per l'Artigianato allo svolgimento 
di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di 
documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità 
derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici; 
5) esprimere pareri riguardo alle caratteristiche, al coordinamento ed alla 
realizzazione di iniziative promozionali e manifestazioni fieristiche nel territorio 
di competenza; 
6) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale. 
2. Per l'istruttoria degli atti, la Commissione Provinciale per l'Artigianato, può 
istituire commissioni di lavoro che riferiranno le proprie valutazioni nella 
seduta plenaria. 
 
Art. 18 - Organizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato 
1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede in ogni capoluogo 
di provincia normalmente presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e uffici decentrati a Castrovillari, Paola, Corigliano, 
Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Locri. 
2. Per regolare i conseguenti rapporti tra ciascun Ente Camerale e la Regione, 
il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare specifiche 
convenzioni in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta 
regionale stessa. 
 
Art. 19 - Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni 
1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie 
delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con 
legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura. 
 
Art. 20 - Vigilanza sulle commissioni provinciali per l'artigianato 
1. Le Commissioni Provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza 
della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro 
funzionamento. 
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale previa diffida, è nominato 
un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione 
Provinciale per l'Artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o 
dia luogo a gravi e reiterate irregolarità. 
3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della 
Commissione Provinciale per l'Artigianato per la durata stabilita nel decreto di 
nomina che, in ogni caso non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso 
termine la Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere ricostituita. 
 
Art. 21 - Sede e composizione della commissione regionaleper 
l'artigianato [1] 
1. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso la Regione ed è 
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
2. Essa è composta: 
a) dai Presidente e/o dai Commissari straordinari delle Commissioni 
Provinciali per l'Artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e 
Reggio Calabria; ______________________________________________________________________________________________ 
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b) [2] 
c) da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle Associazioni 
artigiane regionali a struttura nazionale ed operanti nella Regione. 
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato 
un Commissario straordinario nel caso in cui la Commissione Regionale per 
l'Artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a 
gravi irregolarità. 
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23. 
(2) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11, per effetto della modifica apportata dal 
medesimo art. 2, L.R. n. 11/2002, all'art. 1, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23. 
 
Art. 22 - Funzioni della Commissione regionale per l'Artigianato 
1. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha il compito di: 
1) decidere sui ricorsi proposti avverso alle decisioni della Commissione 
Provinciale per l'Artigianato secondo quanto previsto dall'articolo 7, penultimo 
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; 
2) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle 
attività artigianali e regionali; 
3) esprimere pareri in merito alla programmazione regionale in materia di 
artigianato; 
4) collaborare quale organo consultivo con la Regione in merito ai problemi 
della tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato, anche attraverso l'esame 
delle proposte e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato; 
5) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta 
regionale, per il tramite del competente Assessorato, la relazione sull'attività 
svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato in Calabria nelle 
diverse espressioni territoriali e settoriali; 
6) elaborare i criteri per il coordinamento dell'attività delle Commissioni 
Provinciali per l'Artigianato; 
7) partecipare, in concorso con gli organi regionali, alla elaborazione di 
programmi promozionali per la collocazione dei prodotti dell'artigianato, 
promuovere studi e ricerche di mercato; 
8) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale. 
 
Art. 23 - Competenze dovute ai membri delle commissioni 
1. Ai presidenti e ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato 
e della Commissione regionale per l'Artigianato, estranei all'Amministrazione 
regionale, è dovuta una indennità, per ogni giornata di partecipazione alle 
sedute di commissioni e sottocommissioni e per un massimo di 8 giornate 
mensili, nella misura di lire 120.000 per i presidenti e di lire 80.000 per i 
componenti [1]. 
2. A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si 
svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità 
previste per la trasferta dei dirigenti regionali. 
3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento dei 
sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono 
dovuti il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la 
trasferta dei dirigenti regionali. 
4. [2]. (1) Comma sostituito dall'art. 31, comma 3, L.R. 24 maggio 1999, n. 14. 
(2) Comma soppresso dall'art. 31, comma 5, L.R. 24 maggio 1999, n. 14. 
 
Art. 24 - Ufficio di segreteria 
1. Presso le Commissioni Provinciali e presso la Commissione Regionale sono 
costituiti appositi uffici di Segreteria quali strutture organizzative equiparate ______________________________________________________________________________________________ 
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ad ufficio come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 1987 n. 
11, nell'ambito del Settore Artigianato. Alla dotazione organica, 
all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali 
la Regione provvede a norma dell'articolo 8 della richiamata legge regionale 
11/87. 
2. In particolare sono compiti degli uffici di segreteria delle Commissioni 
Provinciali per l'Artigianato: 
– curare gli adempimenti relativi all'iscrizione all'Albo, alla variazione ed alla 
cancellazione delle imprese artigiane; 
– compiere gli atti connessi gli adempimenti di legge e comunque di 
competenza delle rispettive commissioni; 
– curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle 
Commissioni stesse; 
– predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche 
dell'albo; 
– provvedere alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative delle 
Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di 
competenza delle Commissioni stesse; 
– ricevere le liste elettorali e certificare la regolarità del deposito. 
3. Sono compiti dell'Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per 
l'Artigianato: 
– predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le 
decisioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato; 
– compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della 
Commissione; 
– curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della 
Commissione; 
– provvedere alla predisposizione ed all'attuazione, delle attività della 
Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, 
nonché al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali; 
– e quanto altro previsto dalla presente legge. 
 
Art. 25 - Funzionamento 
1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione dei compiti delle 
Commissioni provinciali e regionali sono a carico della Regione. 
2. Per i compiti di segreteria, le Commissioni provinciali e regionali si 
avvalgono di personale messo a disposizione dalla Regione e di eventuale 
personale dipendente delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura tramite la convenzione di cui al secondo comma del precedente 
articolo 18. 
3. Il personale della Regione e delle Camere di Commercio, delle Segreterie 
delle predette Commissioni è posto alle dipendenze funzionali del Presidente 
delle Commissioni stesse. 
 
 
TITOLO III 
PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE 
COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO 
 
Art. 26 - Sistema elettorale [1] (1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23, e successivamente abrogato dall'art. 2, 
comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 27 - Indizione delle elezioni [1] ______________________________________________________________________________________________ 
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(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 28 - Elettorato attivo e passivo [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 29 - Ricorsi [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 30 - Seggi elettorali [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 31 - Indennità ai componenti il seggio elettorale [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 32 - Liste elettorali [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 33 - Liste dei candidati [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 34 - Operazioni elettorali [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
Art. 35 [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. 
 
 
TITOLO IV 
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO 
 
Art. 36 - Delega alle Province ed alle Comunità Montane 
1. La delega delle funzioni amministrative in materia di artigianato alle 
Comunità Montane ed alle Province resta disciplinata dalla legge regionale 22 
maggio 1980, n. 9, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 marzo 
1986, n. 8. 
2. Sono delegate ai Comuni: 
a) le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della 
qualificazione dell'artigianato di servizio, secondo gli indirizzi della 
programmazione regionale e sentita la Commissione Provinciale per 
l'Artigianato competente per territorio; 
b) le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni 
amministrative disciplinate dalla presente legge. 
3. Spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 63, quarto comma del DPR 27 
luglio 1977, n. 616, ed in attuazione della legge regionale 16 aprile 1977, n. 
13, e successive modificazioni ed integrazioni: 
a) gli atti d'istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della 
cancellazione dall'albo delle imprese artigiane; 
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di 
imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, 
compreso la realizzazione di rustici da assegnare in concessioni onerose alle 
attività produttive e di centri per la prestazione di servizi reali alle imprese; 
c) l'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici e/o la 
loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale ed 
artistico di cui all'allegato "A" alla presente legge, da cedere in concessione alle 
cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso ______________________________________________________________________________________________ 
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stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22 
ottobre 1976, n. 865 [1]. (1) Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23. 
 
 
TITOLO V 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO 
 
Art. 37 
1. Al fine di espletare compiutamente le proprie competenze in merito agli 
interventi promozionali dei prodotti dell'artigianato calabrese sul mercato 
nazionale ed estero, in forza di quanto disposto dagli articoli 4, 63 e 64 del 
DPR 24 luglio 1977. n. 616, ed in armonia con i principi previsti dalla legge 8 
agosto 1985, n. 443, e con le finalità del Fondo Nazionale per l'Artigianato di 
cui all'articolo 3 del DL 31 luglio 1987, n. 318, convertito in legge 3 ottobre 
1987, n. 399, e assumendo, pertanto, le funzioni in materia di promozione del 
settore artigianato, la Regione concerta con le Camere di Commercio della 
Calabria, sulla base della convenzione di cui all'articolo 18, secondo comma, 
della presente legge, l'utilizzo delle somme derivanti dai diritti annuali di cui 
all'articolo 34 del DL 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 
1982, n. 51, dovuti a questo fine dalle imprese artigiane iscritte agli albi 
provinciali. 
 
Art. 38 - Iniziative promozionali 
1. Le fiere, le mostre-mercato e le esposizioni a carattere comunale, 
comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con 
svolgimento in Calabria cui ricorrono riferimenti all'artigianato debbono 
interessare esclusivamente la valorizzazione e lo smercio dei prodotti delle 
imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, 
nonché dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 6, della predetta legge 
8 agosto 1985, n. 443, iscritti alla separata sezione del richiamato Albo 
Provinciale dell'Artigianato. 
2. Le iniziative promozionali di cui al precedente comma possono essere 
organizzati, oltre che direttamente dalla Giunta regionale che si avvale del 
Settore Agrario del II Dipartimento di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 
29 della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11: 
a) da imprese artigiane singole, nonché da imprese associate o consorziate 
nelle forme di legge iscritte negli Albi Provinciali delle imprese artigiane, aventi 
sede nel territorio regionale; 
b) da enti locali, enti pubblici, enti privati, associazioni e comitati che 
perseguono, senza fine di lucro, finalità di sviluppo del lavoro artigiano e di 
valorizzazione e smercio della produzione. 
 
Art. 39 
1. Fermo restando i vincoli della legislazione statale e regionale vigente in 
materia di fiere, lo svolgimento di iniziative promozionali per l'artigianato, 
promosse dai soggetti di cui al precedente articolo, debbono essere 
preventivamente sottoposte alla valutazione: 
a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se 
l'iniziativa è a carattere comunale o comprensoriale; 
b) dalla Commissione Regionale per l'Artigianato, se l'iniziativa è a carattere 
regionale. 
2. Le iniziative promozionali per l'artigianato, a carattere nazionale ed 
internazionale, organizzate sul territorio regionale, debbono essere autorizzate ______________________________________________________________________________________________ 
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con deliberazione della Giunta regionale previa istruttoria del Settore Artigiano 
e sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato. Gli Enti locali possono 
promuovere iniziative promozionali per l'artigianato come svolgimento 
esclusivamente nell'ambito del territorio competente e nel rispetto della 
presente legge e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di 
fiere. 
 
Art. 40 
1. Le iniziative promozionali per l'Artigianato di cui al precedente articolo 38 
da svolgersi sul territorio regionale, prive del positivo parere della 
Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se a 
carattere comunale o comprensoriale, o dalla Commissione Regionale per 
l'Artigianato, se a carattere provinciale non possono godere dei contributi 
comunque a carico del bilancio della Regione. 
 
Art. 41 - Norma Finanziaria 
1. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 89 si provvede con i fondi 
provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970 
n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1989 e successivi 
con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge 
finanziaria che l'accompagna. 
 
 
TITOLO VI 
 
Art. 42 - Disposizioni finali e transitorie 
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in 
via transitoria ed urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla 
costituzione delle nuove Commissioni Provinciali per l'Artigianato nominando i 
componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 sulla base di designazione delle 
Organizzazioni Sindacali Artigiane a struttura regionale. 
2. Entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio 
delle procedure per l'effettuazione della revisione degli Albi provinciali delle 
imprese artigiane e per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani 
nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che dovranno avvenire entro il 
31 maggio 1990. Oltre questa data, le Commissioni costituite con le modalità 
straordinarie di cui al presente articolo si intendono decadute e alla gestione 
degli Albi provinciali delle imprese artigiane è preposto un Commissario 
speciale con le modalità di cui all'articolo 20. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge 
della Regione Calabria. 
 
 
 
(Si omette l’allegato)